Whistleblowing

Cosa è e come utilizzarlo

 

 

CHE COS’È IL WHISTLEBLOWING?

Il termine “whistleblowing” si riferisce alla segnalazione, spesso anonima, di attività non etiche o illecite commesse all’interno di un’organizzazione, sia essa pubblica o privata. Il concetto deriva dall’espressione inglese “to blow the whistle” (soffiare nel fischietto), che evoca l’idea di un arbitro o un poliziotto che attira l’attenzione su attività illecite o non consentite per fermarle​​​​.

In ambito giuridico, il whistleblowing si riferisce a un insieme di norme che mirano a proteggere coloro che denunciano reati, violazioni di disposizioni di legge, o, più in generale, condotte irregolari sul posto di lavoro, dalle possibili ritorsioni che potrebbero subire a seguito delle loro segnalazioni​​.

In Italia esistono varie normative che disciplinano tali ‘segnalazioni’ (ad esempio, nel settore dei prodotti e mercati finanziari, a fini antiriciclaggio o di prevenzione del terrorismo, in relazione alla sicurezza dei trasporti o alla tutela dell’ambiente). Tale disciplina è stata da ultimo integrata e modificata dal Decreto Legislativo 24/2023 (il “Decreto”) in recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e nazionale (la “Direttiva”; insieme alle norme nazionali di recepimento della stessa e a quelle settoriali che disciplinano o, comunque, riguardano le segnalazioni, la “Normativa Whistleblowing”)

In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto, Sintra ha implementato i seguenti canali di segnalazione interni:

 

 

  • Canale di segnalazione telematico
  • (con possibilità anche di fare segnalazioni orali)
  •  
  • link alla piattaforma

CHE COSA SI PUÒ SEGNALARE?

 

Saranno ritenute valide le segnalazioni che avranno a oggetto atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

  1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  3. illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  6. atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione

Si ricorda come le segnalazioni devono essere effettuate nell’interesse pubblico o nell’interesse alla integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

 

CHE COSA NON SI PUÒ SEGNALARE?

Come stabilito dal Decreto, di seguito sono indicate le tipologie di segnalazioni che non saranno considerate valide e, dunque, scartate:

  1. le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
  2. le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al Decreto oppure da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell’allegato al decreto.
  3. le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea

QUALI SONO GLI ULTERIORI CANALI DI SEGNALAZIONE A DISPOSIZIONE DI UN SEGNALANTE?

Oltre che sfruttare i canali di segnalazioni interni messi a disposizione da Sintra, un segnalante può:

  1. utilizzare il canale di segnalazione “esterno” dell’ANAC (link) quando:
    1. non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge; 
    2. ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
    3. ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
    4. ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

  2. effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:
    1. ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna oppure ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
    2. ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
    3. ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

  3. Sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.  

RAGIONEVOLEZZA DELLA SEGNALAZIONE

Al momento della segnalazione o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell’ambito della normativa.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Al seguente link è possibile consultare l’informativa privacy predisposta da Sintra in relazione alla gestione delle segnalazioni inviate tramite i canali interni: Informativa Whistleblowing